{"id":701,"date":"2014-02-13T15:20:42","date_gmt":"2014-02-13T15:20:42","guid":{"rendered":"http:\/\/www.notaiobissi.eu\/?p=701"},"modified":"2015-11-16T10:14:44","modified_gmt":"2015-11-16T10:14:44","slug":"il-trasferimento-dellimmobile-a-seguito-di-separazione-o-divorzio-provoca-la-decadenza-dalle-agevolazioni-prima-casa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/2014\/02\/13\/il-trasferimento-dellimmobile-a-seguito-di-separazione-o-divorzio-provoca-la-decadenza-dalle-agevolazioni-prima-casa\/","title":{"rendered":"Agevolazioni prima casa e separazione  coniugale la confusione regna alla corte di cassazione"},"content":{"rendered":"<p>La corte di Cassazione si \u00e8 occupata\u00a0nel 2014 pi\u00f9 volte delle norme in materia di agevolazioni previste dal testo unico dell&#8217;imposta di registro per l&#8217;acquisto della prima casa .<\/p>\n<p>E lo ha fatto prendendo delle decisioni\u00a0a volte tra loro contrastanti.<\/p>\n<p>In una prima occasione il 3 febbraio 2014 ha affermato che\u00a0l&#8217;alienazione avvenuta\u00a0in seguito all&#8217;omologa della separazione personale tra coniugi di un&#8217;abitazione\u00a0acquistata\u00a0usufruendo dell&#8217;aliquota ridotta per l&#8217;acquisto della prima casa ( prevista dalla tariffa parte prima allegato A al d.p.r. n.131\/1986) provoca la decadenza delle agevolazioni se avviene nel quinquennio .<\/p>\n<p>Questo \u00e8 il testo della decisione:<\/p>\n<p><em>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO<\/em><\/p>\n<p><em>\u00a0Con sentenza n. 16\/13\/09 depositata il 28\/1\/09, la CTR \u00a0della Liguria confermava la decisione con cui la CTP di Genova aveva annullato l\u2019avviso di liquidazione per il recupero delle ordinarie imposte di registro, ipotecarie e catastali, per avere trasferito alla moglie ed alla figlia l\u2019immobile acquistato coi benefici \u201cprima casa\u201d, entro il quinquennio, senza provvedere ad acquistarne altro entro Panno successivo. I giudici d\u2019appello ritenevano, in particolare, che il trasferimento della casa familiare, avvenuto a seguito di separazione consensuale, trovava il sua titolo nel relativo provvedimento di omologazione, che costituiva pur sempre un \u201cprovvedimento decisionale\u201d.<\/em><\/p>\n<p><em>Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto 1\u2019Agenzia delle Entrate con un motivo. L\u2019intimato non ha depositato difese.<\/em><\/p>\n<p><em>\u00a0MOTIVI DELLA DECISIONE<\/em><\/p>\n<p><em>\u00a01. Col proposto ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1, nota II bis, co 4, della tariffa allegata al dPRn. 131 del 1986 e 711 cpc, in relazione all\u2019art. 360, 1\u00b0 co, n. 3 cpc, la ricorrente lamenta che, nel ritenere illegittima la. revoca dell\u2019agevolazione, la CTR non abbia considerato che: a) la cessione della casa attuata in sede di separazione consensuale comporta, pur sempre, il trasferimento del diritto reale sul bene;<\/em><\/p>\n<p><em>b) il titolo di detto trasferimento \u00e8 costituito dall\u2019accordo assunto volontariamente dai coniugi, e non gi\u00e0 dal provvedimento di omologazione del Tribunale.<\/em><\/p>\n<p><em>2. Il ricorso \u00e8 fondato. 3. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 5741 del 2004; 5473 del 2006), le convenzioni concluse dai coniugi in sede di separazione personale, contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell&#8217;uno nei confronti dell&#8217;altro relative a beni mobili o immobili, non sono n\u00e9 legate alla presenza di un corrispettivo n\u00e9 costituiscono propriamente donazioni, ma rispondono, di norma, al peculiare spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell&#8217;evento di<\/em><\/p>\n<p><em>&#8220;separazione consensuale\u201c (i1 fenomeno acquista ancora maggiore tipicit\u00e0 in sede di divorzio congiunto), in funzione della complessiva sistemazione \u201csolutorio-compensativa&#8221; di tutta<\/em><\/p>\n<p><em>la serie di possibili rapporti aventi significati patrimoniali maturati nel corso della convivenza matrimoniale. 4. Da tanto, consegue che il regolamento concordato fra i coniugi, pur acquistando efficacia giuridica solo in seguito al provvedimento di omologazione (Cass. n. 9174 del 2008), che svolge l&#8217;essenz\u00ecale funzione di controllare che i patti intervenuti siano conformi ai superiori interessi della famiglia, trova la sua fonte nell&#8217;accordo delle parti: il trasferimento di un bene attuato<\/em><\/p>\n<p><em>mediante la fattispecie complessa cui d\u00e0 vita il procedimento di cui all&#8217;art. 711 cpc costituisce, comunque, un trasferimento riconducibile alla volont\u00e0 del cedente.<\/em><\/p>\n<p><em>\u00a05. L\u2019impugnata sentenza, che non si \u00e8 attenuta a tale principio, va, in conseguenza, cassata, e, poich\u00e9 non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, per essere incontroverso che l\u2019intimato ha ceduto alla moglie ed alla figlia la casa acquistata coi bene\u00f1ci prima casa entro il termine di cinque anni dall\u2019acquisto, senza acquistarne altra nell\u2019anno successivo, la causa pu\u00f2 essere decisa nel merito, ai sensi del comma 4 della nota II bis in esame, coi rigetto del ricorso introduttivo.<\/em><\/p>\n<p><em>\u00a06. Si ravvisano giusti motivi, in considerazione della novit\u00e0 delle questioni affrontate, per compensare interamente tra le part\u00ec le spese del giudizio.<\/em><\/p>\n<p><em>\u00a0PQM<\/em><\/p>\n<p><em>\u00a0La Corte accoglie il ricorso cassa e, decidendo nel merito,<\/em><\/p>\n<p><em>rigetta il ricorso introduttivo. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.<\/em><\/p>\n<p><em>\u00a0Cos\u00ec deciso in Roma, il 4 dicembre 2013.&#8221;<\/em><\/p>\n<p>Successivamente con ordinanza 3753\u00a0 del18 febbraio 2014 la medesima Suprema Corte ha affermato il principio esattamente opposto ovverosia che\u00a0 se avvenuta in seguito ad accordo di separazione omologato l&#8217;alienazione nel quinquennio dall&#8217;acquisto con i benefici per la prima casa\u00a0non determina la decadenza dalle agevolazioni.<\/p>\n<p>Quetso il testo<\/p>\n<p><em>1. La sig.ra S.S. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio 103 \/28\/11 del 9 giugno 2011, che rigettava l\u2019appello della contribuente avverso avviso di liquidazione con cui l\u2019Agenzia dichiarava la decadenza della Sig.ra S. dalle agevolazioni per l\u2019acquisto della &#8220;prima casa&#8221;.<\/em><\/p>\n<p><em>2. L\u2019Agenzia non si \u00e8 costituita in giudizio. E\u2019 stata depositata la seguente relazione:<\/em><\/p>\n<p><em>3. Il ricorso appare fondato.<\/em><\/p>\n<p><em>L\u2019attribuzione al coniuge della propriet\u00e0 della casa coniugale in adempimento di una condizione inserita nell\u2019atto di separazione consensuale, non costituisce infatti una forma di &#8220;alienazione&#8221; dell\u2019immobile rilevante ai fini della decadenza dei benefici &#8220;prima casa&#8221;; bens\u00ec una forma di utilizzazione dello stesso ai fini della migliore sistemazione dei rapporti fra i coniugi, sia pure al venir meno della loro convivenza (e proprio in vista &#8211; della cessazione della convivenza stessa).<\/em><\/p>\n<p><em>Il Collegio ha condiviso le conclusioni del relatore osservando come esse appaiano fondate anche in base alle osservazione formulate dalla stessa Agenzia delle Entrate nel sua circolare n. 27\/E del 21 giugno 2012.<\/em><\/p>\n<p><em>La controversia pu\u00f2 essere decisa anche nel merito.<\/em><\/p>\n<p><em>Le spese del giudizio di cassazione vengono poste a carico della soccombente; mente si ritiene opportuno compensare le spese del giudizio di merito.<\/em><\/p>\n<p><em>P.Q.M.<\/em><\/p>\n<p><em>Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo della contribuente. Compensa le spese del giudizio di merito condanna la Agenzia alle spese del presente grado che liquida in euro 1500 complessivi, oltre accessori di legge.<\/em><\/p>\n<p>Si riporta il testo della circolare n.27\/E del 2012 richiamata nella decisione ora riportata<\/p>\n<p><strong>&#8220;2.2 Trasferimento, nell\u2019ambito degli accordi di separazione o divorzio, dell\u2019immobile acquistato fruendo delle agevolazioni \u2018prima casa\u2019 anteriormente al decorso del quinquennio<\/strong><\/p>\n<p><strong>D:\u00a0<\/strong>Si chiede di conoscere se si verifica la decadenza dall\u2019agevolazione \u2018<em>prima casa<\/em>\u2019, fruita in sede di acquisto dell\u2019immobile, nel caso di trasferimento della casa coniugale, effettuato in adempimento di accordi di separazione e divorzio, da parte di uno o di entrambi i coniugi.<\/p>\n<p>In particolare, viene chiesto di conoscere se si verifica la decadenza dall\u2019agevolazione nel caso in cui, nell\u2019ambito dell\u2019accordo omologato dal tribunale, venga previsto che:<\/p>\n<p>a) uno dei coniugi trasferisca all\u2019altro, prima del decorso del termine di cinque anni dall\u2019acquisto, la propria quota del 50% della casa coniugale, acquistata con i benefici \u2018<em>prima casa\u2019<\/em>;<\/p>\n<p>b) in alternativa che entrambi i coniugi vendano a terzi la propria casa coniugale, prima del decorso di cinque anni dall\u2019acquisto, con rinuncia da parte di uno dei coniugi a favore dell\u2019altro all\u2019incasso del ricavato della vendita.<\/p>\n<p><strong>R:\u00a0<\/strong>La nota II \u2013<em>bis<\/em>) all\u2019<a href=\"http:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/decodeurn?urn=urn:doctrib::TU:1986-04-26;131_tar-parte1-arttar1\">articolo 1 Tariffa, parte prima, allegata al TUR<\/a>\u00a0dispone, al comma 4, la decadenza dalle agevolazioni \u2018<em>prima casa<\/em>\u2019 qualora si proceda al\u00a0<em>\u201c\u2026 trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici \u2026\u00a0<\/em><em>prima \u2026<\/em>\u00a0<em>del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Al verificarsi della decadenza, l\u2019Agenzia delle entrate provvede al recupero della \u201c<em>differenza fra l&#8217;imposta calcolata in assenza di agevolazioni e quella risultante dall&#8217;applicazione dell&#8217;aliquota agevolata\u201d,\u00a0<\/em>nonch\u00e9 all\u2019irrogazione della sanzione amministrativa pari al 30 per cento e degli interessi di mora.<\/p>\n<p>In caso di vendita dell\u2019immobile nel quinquennio, la decadenza dall\u2019agevolazione pu\u00f2 essere evitata, in base a quanto previsto dalla citata nota II-\u00a0<em>bis<\/em>), comma 4, dell\u2019<a href=\"http:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/decodeurn?urn=urn:doctrib::TU:1986-04-26;131_tar-parte1-arttar1\">articolo 1, della Tariffa, parte prima, allegata al TUR<\/a>, qualora, entro un anno dall\u2019alienazione, si proceda all\u2019acquisto di un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale.<\/p>\n<p>In linea generale, pertanto, qualora si trasferisca l\u2019immobile acquistato con le agevolazioni \u2018<em>prima casa<\/em>\u2019 e non si proceda all\u2019acquisto entro l\u2019anno di un nuovo immobile, da destinare ad abitazione principale, si verifica la decadenza dall\u2019agevolazione fruita.<\/p>\n<p>Con riferimento al quesito proposto, appare utile rilevare, tuttavia, che l\u2019atto di trasferimento della quota del 50 per cento della casa coniugale, da parte di uno dei due coniugi all\u2019altro, \u00e8 effettuato in adempimento di un accordo di separazione o divorzio.<\/p>\n<p>In relazione a tale trasferimento trova, quindi, applicazione il regime di esenzione previsto dall\u2019<a href=\"http:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:1987-03-06;74_art19\">articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74<\/a>, secondo cui sono esenti dall\u2019imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa \u201c<em>Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio \u2026<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>La giurisprudenza della\u00a0<a href=\"http:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/decodeurn?urn=urn:doctrib:CAS:SEN:2002-05-22;7493\">Corte di Cassazione (<em>cfr.<\/em>\u00a0sentenza n. 7493 del 22 maggio 2002<\/a>\u00a0che richiama la\u00a0<a href=\"http:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/decodeurn?urn=urn:doctrib:CAS:SEN:2001-02-17;2347\">sentenza n. 2347 del 2001<\/a>) \u00e8 ferma nello statuire che le agevolazioni in questione\u00a0<em>\u201c\u2026 operano con riferimento a tutti gli atti e convenzioni che i coniugi pongono in essere nell\u2019intento di regolare sotto il controllo del giudice, i loro rapporti patrimoniali conseguenti allo scioglimento del matrimonio, ivi compresi gli accordi che contengono il riconoscimento o il trasferimento della propriet\u00e0 esclusiva di beni mobili ed immobili all\u2019uno o all\u2019altro coniuge<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Come affermato dalla\u00a0<a href=\"http:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/decodeurn?urn=urn:doctrib:CCO:SEN:2003-06-11;202\">Corte Costituzionale (<em>cfr.<\/em>\u00a0sentenza n. 202 dell\u201911 giugno 2003)<\/a>, il regime di esenzione disposto dall\u2019<a href=\"http:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:1987-03-06;74_art19\">articolo 19<\/a>risponde all\u2019esigenza\u00a0<em>\u201c\u2026 di agevolare l\u2019accesso alla tutela giurisdizionale che motiva e giustifica il beneficio fiscale con riguardo agli atti del giudizio divorzile\u2026\u201d e \u201c\u2026 di separazione, anche in considerazione dell\u2019esigenza di agevolare e promuovere, nel pi\u00f9 breve tempo, una soluzione idonea a garantire l\u2019adempimento delle obbligazioni che gravano, ad esempio sul coniuge non affidatario della prole<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Di fatto, a parere della Corte, con la richiamata disposizione, il legislatore ha inteso escludere da imposizione gli atti del giudizio divorzile (o di separazione), al fine di favorire una rapida definizione dei rapporti patrimoniali tra le parti.<\/p>\n<p>In considerazione di tale principio, si ritiene, pertanto, che tale regime di favore possa trovare applicazione anche al fine di escludere il verificarsi della decadenza dalle agevolazioni \u2018<em>prima casa\u2019<\/em>\u00a0fruite in sede di acquisto, qualora in adempimento di un obbligo assunto in sede di separazione o divorzio, uno dei coniugi ceda la propria quota dell\u2019immobile all\u2019altro, prima del decorso del termine quinquennale.<\/p>\n<p>Il trasferimento al coniuge concretizza, infatti, un atto relativo \u201c<em>al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio\u2026<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Si precisa che la decadenza dall\u2019agevolazione \u00e8 esclusa a prescindere dalla circostanza che il coniuge cedente provveda o meno all\u2019acquisto di un nuovo immobile.<\/p>\n<p>Tale interpretazione trova conferma in diverse sentenze delle Commissioni Tributarie. Si ricorda, in particolare la\u00a0<a href=\"http:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/decodeurn?urn=urn:doctrib::SEN:2011-02-02;8\">sentenza del 2 febbraio 2011 n. 8, con la quale la Commissione Trib. Centrale di Vicenza &#8211; sez. V<\/a>\u00a0ha ritenuto non applicabile il regime di decadenza previsto dalla\u00a0<a href=\"http:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/decodeurn?urn=urn:doctrib::TU:1986-04-26;131_tar-parte1-arttar1\">citata nota II bis<\/a>, comma 4, nel caso di trasferimento dell\u2019immobile all\u2019altro coniuge \u201c\u2026\u00a0<em>al fine di dare esecuzione agli accordi presi in sede di separazione consensuale tra i coniugi<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>La Commissione chiarisce che tale cessione \u201c<em>costituisce atto emanato in stretta esecuzione del decreto giudiziale di omologazione della separazione tra i coniugi, e le caratteristiche assolutamente peculiari del negozio \u2018de quo\u2019, che non ubbidisce a un \u2018animus donandi\u2019 ma alla volont\u00e0 di definire i rapporti patrimoniali in seguito alla risoluzione del rapporto matrimoniale, sotto l\u2019egida del Tribunale, giustifica la non riconducibilit\u00e0 della fattispecie nell\u2019alveo della disposizione di cui al citato n. 4<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>A parere della scrivente, la decadenza dall\u2019agevolazione \u2018<em>prima casa\u2019<\/em>\u00a0pu\u00f2 essere esclusa anche nel diverso caso in cui l\u2019accordo omologato dal tribunale preveda che entrambi i coniugi alienino a terzi la propriet\u00e0 dell\u2019immobile, con rinuncia da parte di uno dei coniugi a favore dell\u2019altro, all\u2019incasso del ricavato della vendita; in tal caso, tuttavia, la decadenza pu\u00f2 essere esclusa solo nel caso in cui il coniuge &#8211; al quale viene assegnato l\u2019intero corrispettivo derivante dalla vendita &#8211; riacquisti, entro un anno dall\u2019alienazione, un altro immobile da adibire ad abitazione principale.<\/p>\n<p>Infatti, ancorch\u00e9 in relazione all\u2019atto di trasferimento dell\u2019immobile a terzi non trovi applicazione il regime di esenzione previsto dall\u2019<a href=\"http:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:1987-03-06;74_art19\">articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74<\/a>, (in quanto il contratto di compravendita non trova la propria causa nel procedimento<em>\u00a0<\/em>di separazione e divorzio), occorre comunque considerare che, nel caso in esame, il coniuge tenuto a riversare le somme percepite dalla vendita all\u2019altro coniuge non realizza, di fatto, alcun arricchimento dalla vendita dell\u2019immobile. Il ricavato della vendita \u00e8, infatti, percepito interamente dall\u2019altro coniuge in capo al quale resta fermo, conseguentemente, l\u2019onere di procedere all\u2019acquisto di un altro immobile, da adibire ad abitazione principale.<\/p>\n<p>Si rileva, inoltre, che il coniuge cedente, sia nel caso in cui trasferisca la propria quota dell\u2019immobile all\u2019altro coniuge sia nel caso in esame in cui ceda a terzi l\u2019immobile e riversi il ricavato della vendita all\u2019altro coniuge, si priva del bene posseduto a favore dell\u2019altro e, pertanto, non appare coerente un diverso trattamento fiscale delle due operazioni. Tale soggetto non \u00e8, quindi, tenuto ad acquistare un nuovo immobile per evitare la decadenza.<\/p>\n<p>Come chiarito, sull\u2019altro coniuge che percepisce l\u2019intero corrispettivo della vendita incombe l\u2019obbligo di riacquistare, entro un anno dall\u2019alienazione, un altro immobile da adibire ad abitazione principale, secondo le regole ordinarie. Solo in tale ipotesi, non si verifica la decadenza dal regime agevolativo \u2018<em>prima casa<\/em>\u2019 fruito in relazione all\u2019acquisto della casa coniugale.&#8221;<\/p>\n<p>In un altra occasione con sentenza del 19 febbario 2014\u00a0 n.3931 la Suprema Corte ha stabilito che la compropriet\u00e0 di un&#8217;abitazione con il coniuge seprato legalmente non \u00e8 ostativa all&#8217;acquisto di un&#8217;altra abitazione usufruendo delle agevolazioni per l&#8217;acquisto della prima casa, anche se tra i requisiti da dichiarare nell&#8217;atto di compravendita vi \u00e8 quello di non essere proprietari esclusivi o in comunione con il coniuge nel Comune ove si trova l&#8217;immobile di altra abitazione.<\/p>\n<p>Tale sentenza \u00e8 stata pronunziata sotto l&#8217;implicito presupposto che l&#8217;immobile in comunione con il coniuge non fosse stato acquistato usufruendo gi\u00e0 degli stessi benefici.<\/p>\n<div id=\"themify_builder_content-701\" data-postid=\"701\" class=\"themify_builder_content themify_builder_content-701 themify_builder themify_builder_front\">\n\t<\/div>\n<!-- \/themify_builder_content -->","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La corte di Cassazione si \u00e8 occupata\u00a0nel 2014 pi\u00f9 volte delle norme in materia di agevolazioni previste dal testo unico dell&#8217;imposta di registro per l&#8217;acquisto della prima casa . 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