{"id":800,"date":"2015-09-18T17:29:52","date_gmt":"2015-09-18T16:29:52","guid":{"rendered":"http:\/\/www.notaiobissi.eu\/?p=800"},"modified":"2015-11-16T10:44:48","modified_gmt":"2015-11-16T10:44:48","slug":"commerciabilita-degli-immobili-pervenuti-con-una-donazione-indiretta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/2015\/09\/18\/commerciabilita-degli-immobili-pervenuti-con-una-donazione-indiretta\/","title":{"rendered":"Commerciabilita&#8217; degli immobili pervenuti con una donazione indiretta"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\"><strong><em>IL PROBLEMA<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Dopo aver trattato in un\u2019altra pagina di questo sito le problematiche che si incontrano nella commerciabilit\u00e0 degli immobili che hanno una provenienza donativa, affrontiamo qui l\u2019ipotesi nella quale l\u2019immobile ha come provenienza quella che viene definita come una<br \/>\ndonazione indiretta dell\u2019immobile e verifichiamo quali sono le problematiche a cui va incontro chi riceve un immobile con una donazione indiretta.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><em><strong>DONAZIONE E DONAZIONE INDIRETTA<\/strong><\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Tale definizione richiede una premessa per poterne comprendere appieno il suo significato .<br \/>\nIl codice civile all\u2019art. 769 stabilisce che :<br \/>\n\u201c La donazione \u00e8 il contratto col quale per spirito di liberalit\u00e0 , una parte arricchisce l\u2019altra, disponendo a favore di quest\u2019ultima di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione.\u201d<br \/>\ned all\u2019art.782 dispone:<br \/>\n\u201c La donazione deve essere fatta per atto pubblico sotto pena di nullit\u00e0.<br \/>\nTale donazione ha una potenziale pericolosit\u00e0 per il patrimonio del donante in quanto si ha un depauperamento del suo patrimonio senza alcun corrispettivo, e pertanto per tale atto il diritto ha sempre richiesto una forma solenne a garanzia di una maggiore ponderazione della scelta del disponente.<br \/>\nStoricamente vista tale necessit\u00e0 della forma solenne con atto pubblico notarile ed assistenza dei testimoni ( secondo la legge notarile), la prassi ha nel tempo iniziato ad utilizzare contratti , atti giuridici ed atti non negoziali diversi allo scopo di raggiungere lo stesso risultato della donazione od un risultato analogo evitando tali formalismi.<br \/>\nTipologie diverse nella loro qualificazione che tra loro collegate o piegate ad un fine diverso da quello loro tipico producono lo stesso risultato economico della donazione.<br \/>\nCos\u00ec ben presto vengono tali atti vengono qualificati come atti di liberalit\u00e0 in funzione del risultato che consiste come nella donazione in un arricchimento patrimoniale del beneficiario senza che costui debba versare alcun corrispettivo ed in quanto sono accomunati dallo spirito di liberalit\u00e0 che li contraddistingue.<br \/>\nDetti atti vengono anche denominati dalla dottrina giuridica come donazioni indirette e si caratterizzano per il fine per il quale vengono posti in essere.<br \/>\nE\u2019 il caso di tutte quelle combinazioni di atti , negozi e contratti che portano al risultato di arricchire il beneficiario per spirito di liberalit\u00e0 senza che esso debba versare alcun corrispettivo per spirito di liberalit\u00e0.<br \/>\nSi possono portare i seguenti esempi:<br \/>\n&#8211; contratto a favore di terzo;<br \/>\n&#8211; la costruzione a proprie spese sul suolo altrui che per accessione fa conseguire la propriet\u00e0 dell\u2019edificio al proprietario del suolo accompagnata alla rinunzia alla restituzione delle somme impiegate;<br \/>\n&#8211; l\u2019acquisto di un qualsiasi bene o servizio a nome altrui corrispondendone il prezzo per spirito di liberalit\u00e0;<br \/>\n&#8211; la rinunzia ad un diritto per uguale spirito e quindi senza alcun corrispettivo;<br \/>\n&#8211; la cessione di un bene per un corrispettivo manifestamente inferiore al suo valore o per un prezzo irrisorio;<br \/>\n&#8211; la rinunzia a far valere un diritto;<br \/>\ne mille altri ne potrebbero seguire;<br \/>\nin tutte queste ipotesi viene utilizzato uno strumento giuridico diverso dall\u2019atto di donazione che quindi non sottost\u00e0 all\u2019onere di forma solenne ( atto pubblico notarile con testimoni), avente pertanto una sua diversa tipologia o qualificazione contrattuale, per conseguire per spirito di liberalit\u00e0 comunque l\u2019arricchimento di un soggetto senza che vi sia in tutto od in parte un corrispettivo a carico del beneficiario.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><em><strong>LA DONAZIONE INDIRETTA E\u2019 SOGGETTA AD AZIONE DI RIDUZIONE<\/strong><\/em><\/p>\n<p>Vista pertanto tale deviazione della prassi che tende ad aggirare la norma in materia di forma solenne, l\u2019art.809 c.c. prevede per\u00f2 che gli atti di liberalit\u00e0 ovverosia le donazioni indirette pur non dovendo essere stipulate nella forma pubblica con testimoni,sono soggette alle stesse norme in materia di donazione che regolano la revocazione per ingratitudine o per sopravvenienza di figli ed inoltre a quelle sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari ( figli, coniuge, o eventualmente ascendenti).<br \/>\nPertanto tale norma dispone che anche le liberalit\u00e0 indirette sono soggette all\u2019azione di riduzione, che fa rientrare nell\u2019asse ereditario quelle liberalit\u00e0 che eccedano la quota disponibile e quindi pregiudichino la quota di legittima spettante ai cosiddetti legittimari ( coniuge, figli od ascendenti in certe ipotesi)<br \/>\nDa qui il problema:<br \/>\nVisto che in caso di esito vittorioso dell\u2019azione di impugnativa o riduzione esperita dai legittimari pu\u00f2 essere chiesta dagli stessi con apposita azione giudiziale, la restituzione in tutto od in parte del bene immobile donato, anche se \u00e8 stato trasferito a terzi, si pu\u00f2 applicare al legittimario nell\u2019ipotesi di donazione indiretta la stessa tutela restitutoria che gli compete in caso di donazione vera e propria ?<br \/>\nNella nostra ipotesi che ricordiamo \u00e8 quella della donazione indiretta di un immobile, oggetto dell\u2019azione di riduzione e restituzione \u00e8 l\u2019immobile od il denaro ?<br \/>\nIn questa ipotesi qual \u00e8 l\u2019oggetto della donazione ?<br \/>\nIl danaro o l\u2019immobile ?<br \/>\nCos\u00ec l\u2019azione di restituzione quale oggetto avr\u00e0 ?<br \/>\nLe ipotesi di donazione indiretta di un immobile pu\u00f2 essere ricondotta nella sua configurazione pi\u00f9 comune all\u2019 acquisto di un immobile da parte di un soggetto ( spesso un figlio ) e pagamento effettuato al venditore da un altro soggetto ( spesso il genitore).<br \/>\nPer la irrilevanza ai fini fiscali di questa donazione indiretta vedi in altra pagina di questo sito<br \/>\nPu\u00f2 in questo caso essere messo in pericolo l\u2019acquisto dell\u2019immobile da parte del terzo persino in buona fede ?<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>LA GIURISPRUDENZA<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">All\u2019inizio la Cassazione riteneva che oggetto della donazione indiretta fosse il danaro che veniva impiegato per l\u2019acquisto, poi nel 1992 la svolta con le Sezioni Unite della Corte che affermano in materia di collazione che oggetto della donazione indiretta che stiamo esaminando sia l\u2019immobile e non il danaro. Dal 1992 in poi la giurisprudenza interpreta tale pronuncia delle sezioni unite in maniera estensiva riferendola all\u2019applicazione dell\u2019intero art.809 c.c. e non solo alla collazione.<br \/>\nSuccessivamente interviene la sentenza della Suprema Corte del 2010 secondo la quale :<br \/>\n(Cass. civ., sez. I, 12-05-2010, n. 11496) \u201c Nell\u2019ipotesi di donazione indiretta di un immobile, realizzata mediante l\u2019acquisto del bene con denaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente medesimo intenda in tal modo beneficiare, la compravendita costituisce lo strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario, che ha quindi ad oggetto il bene e non gi\u00e0 il denaro; tuttavia, alla riduzione di siffatta liberalit\u00e0 indiretta non si applica il principio della quota legittima in natura (connaturata all\u2019azione nell\u2019ipotesi di donazione ordinaria di immobile ex art. 560 c.c.), poich\u00e8 l\u2019azione non mette in discussione la titolarit\u00e0 dei beni donati e l\u2019acquisizione riguarda il loro controvalore, mediante il metodo dell\u2019imputazione; pertanto mancando il meccanismo di recupero reale della titolarit\u00e0 del bene, il valore dell\u2019investimento finanziato con la donazione indiretta dev\u2019essere ottenuto dal legittimario leso con le modalit\u00e0 tipiche del diritto di credito, con la conseguenza che, nell\u2019ipotesi di fallimento del beneficiario, la domanda \u00e8 sottoposta al rito concorsuale dell\u2019accertamento del passivo ex art. 52 e 93 l.fall.\u201d<br \/>\nPertanto la decisione del 2010 riporta l\u2019interpretazione dell\u2019art.809 c.c. nella giusta dimensione distinguendo la riduzione dalla restituzione del bene e cos\u00ec dando certezza alla circolazione degli immobili pervenuti in forza di una donazione indiretta.<br \/>\nIn forza di tale ultima decisione pertanto la pretesa dell\u2019erede i cui diritti siano stati lesi dalla donazione indiretta potr\u00e0 rivolgersi contro il soggetto che \u00e8 stato beneficiato dalla liberalit\u00e0 richiedendo la restituzione del valore in danaro di quanto ricevuto ( il valore dell\u2019immobile) e non la restituzione dell\u2019immobile.<\/p>\n<div id=\"themify_builder_content-800\" data-postid=\"800\" class=\"themify_builder_content themify_builder_content-800 themify_builder themify_builder_front\">\n\t<\/div>\n<!-- \/themify_builder_content -->","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>IL PROBLEMA Dopo aver trattato in un\u2019altra pagina di questo sito le problematiche che si incontrano nella commerciabilit\u00e0 degli immobili che hanno una provenienza donativa, affrontiamo qui l\u2019ipotesi nella quale l\u2019immobile ha come provenienza quella che viene definita come una donazione indiretta dell\u2019immobile e verifichiamo quali sono le problematiche a cui va incontro chi riceve [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":4407,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[39],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/800"}],"collection":[{"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=800"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/800\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4408,"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/800\/revisions\/4408"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4407"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=800"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=800"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=800"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}