E’ possibile trascrivere in ogni tempo l’accettazione tacita dell’eredità

La circolare n.3/2012 del 12 settembre 2012 afferma il principio della non sanzioanbilità della trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità anche dopo che siano trascorsi trenta giorni dall’atto che è presupposto per la trascrizione.

L’eredità infatti può essere accettata sia esplicitamente che tacitamente , cioè con un atto che non si sarebbe potuto compiere se non  in qualità di erede ;

allo scopo di rendere conoscibile ai terzi tale accettazione e di attuare la continuità delle trascrizioni si procede alla trascrizione dell’accettazione tanto espressa ( con un atto nella forma della scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente o dell’atto pubblico) che tacita.

In questo ultimo caso qualora l’erede compia un atto che comporti necessariamente la volontà di accettare l’intera eredità e sia tra gli atti che devono essere trascritti nei registri immobiliari il notaio rogante provvederà ad effettuare anche una seconda trascrizione  dell’accettazione tacita dell’eredità .

Qui si chiarisce che se tale seconda trascrizione viene effettuata dopo il termine di trenta giorni dall’atto che è il termine massimo per il notaio per procedervi non viene applicata alcuna sanzione

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