Il nuovo regime IVA in materia di trasferimenti immobiliari dopo il decreto sviluppo
Il dl n. 83/2012 allo scopo di rilanciare il settore edilizio ha introdotto notevoli novità in materia di imposizione ad IVA delle locazioni e dei trasferimenti immobiliari. e conseguentemente anche di detraibilità della stessa imposta.
Tale provvedimento limitando l’esame ai soli trasferimenti sostanzialmente rimette al soggetto cedente la scelta se assoggettare il trasferimento medesimo ad iva o meno consentendo così la detraibilità dell’imposta anche dopo il termine di cinque anni dall’ultimazione dei lavori.
Prima del decreto sulla crescita era stata introdotta dal 2006 una generale non imponibilità dei trasferimenti immobiliari da parte di soggetti passivi Iva- con l’eccezione in materia di abitazioni e principalmente per le imprese costruttrici o che vi abbiano eseguito opere di ristrutturazione- nel termine di quattro anni poi portato a cinque .
In seguito al dl . 83/2012 ora l’imposta sul valore aggiunto si applica:
1 alle cessioni di unità ad uso abitativo cedute dalle imprese costruttrici o da quelle che vi hanno eseguito opere di ristrutturazione di cui all’art.3 lett c),d),f) del d-p-r- n-380/2001 entro 5 anni dalla data della loro ultimazione
2 alle cessioni di unità ad uso abitativo cedute dalle imprese costruttrici o da quelle che vi hanno eseguito opere di ristrutturazione di cui all’art.3 lett c),d),f) del d-p-r- n-380/2001 dopo 5 anni dalla data della loro ultimazione qualora il cedente eserciti espressa opzione per l’assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto:
3 alle cessioni di unità strumentali per natura cedute dalle imprese costruttrici o da quelle che vi hanno eseguito opere di ristrutturazione di cui all’art.3 lett c),d),f) del d-p-r- n-380/2001 entro 5 anni dalla data della loro ultimazione
4 alle cessioni di unità strumentali per natura cedute dalle imprese costruttrici o da quelle che vi hanno eseguito opere di ristrutturazione qualora il cedente eserciti espressa opzione per l’assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto:
Questo provvedimento ha unificato il trattamento per immobili strumentali per natura ( categorie catastali B,C, e D) ed immobili abitativi, rendendo obbligatoria l’assoggettabilità ad Iva dei trasferimenti effettuati dalle imprese costruttrici o da quelle che vi hanno eseguito opere di ristrutturazione di cui all’art.3 lett c),d),f) del d-p-r- n-380/2001 entro 5 anni dalla data della loro ultimazione, mentre dopo i 5 anni l’assoggettamento all’imposta si verificherà unicamente qualora vi sia un’espressa opzione del cedente in tale senso.
Questo è il testo dell’art.10 del dpr n.633/1972 come modificato dal dl n.83/2012
Art. 10 Operazioni esenti dall’imposta
[1] Sono esenti dall’imposta:
8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell’edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento, ovvero quelle effettuate dalle stesse imprese anche successivamente nel caso in cui nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione, e le cessioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione;
8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell’edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento, e quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione;