Separazione e divorzio : esenzione dei trasferimenti immobiliari da qualsiasi imposta
Con la circolare n.27/E del 21 giugno 2012 l’agenzia delle entrate torna sull’argomento dei trasferimenti immobiliari legati alle separazioni legali tra coniugi o allo scioglimento degli effetti del matrimonio.
Con la circolare in oggetto l’agenzia riconosce che la norma di cui all’art.19 della legge n.74/1987 che stabilisce l’esenzione da qualunque imposta o tassa per tutti gli atti , documenti e provvedimenti relativi alla separazione legale tra coniugi od allo scioglimento del matrimonio si applica non solo ai trasferimenti tra gli stessi coniugi, ma anche a quelli tra i coniugi ed i figli, al contrario di una precedente affermazione sostenuta alcuni anni fa dalla stessa agenzia.
L’esenzione secondo quanto recita la circolare n.27/E ricorre soltanto quando il trasferimento ai figli sia espressamente dichiarato come indispensabile e funzionale ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
Pertanto occorre che ciò sia esplicitato nel provvedimento giurisdizionale che costituisce il fondamento del trasferimento.
Nella stessa circolare si chiarisce poi che, qualora il trasferimento a seguito dei detti eventi patologici del matrimonio riguardi un immobile per il quale siano state richieste le agevolazioni per l’acquisto della prima casa , e sia effettuato entro i cinque annni dall’acquisto,non si verifica la decadenza dalle agevolazioni stesse con conseguente recupero delle imposte , penalità ed interessi solo qualora il trasferimento si attui tra i coniugi ( o ex coniugi).
Nell’ipotesi cioè in cui l’accordo preveda che il coniuge acquisti la quota dell’altro;
nell’ipotesi diversa in cui l’accordo preveda che il trasferimento da parte di entrambi i coniugi avvenga verso terzi, la decadenza non si verificherebbe solo per colui il quale si è obbligato a trasferirà la somma di sua competenza all’altro coniuge non percependo ai sensi del provvedimento giurisdizionale, alcun corrsipettivo.
L’altro coniuge ( o entrambi qualora non vi sia l’obbligo dell’uno di riversare la sua quota all’altro) invece avrebbe l’obbligo del riacquisto entro l’anno secondo la normativa del T.U n.131/1986 per non decadere dalle agevolazioni .
Resta da chiarire ancora l’ipotesi del trasferimento ai figli entro il quinquennio che non viene espressamente affrontato
È d a segnalare la sentenza della Corte di Cassazione n.3011 del 17 febbraio 2016 che ha superato la distinzione tra contenuto necessario ed accessorio della separazione o divorzio .
Tale sentenza ripercorrendo l’evoluzione della disciplina in materia di separazione e divorzio ne ha tratto la conseguenza che non è più’ rilevante distinguere tra accordi di separazione propriamente detti ed accordi che vengano occasionalmente posti in essere in occasione della crisi coniugale.
Qualsiasi pattuizione anche relativa al trasferimento di diritti reali immobiliari, venga ad essere prevista nell’ambito dell’accordo di separazione o divorzio viene a beneficiare del l’esenzione da qualsiasi imposta.
Nell’ultima parte della motivazione lascia però aperto un pericoloso spiraglio affermando che l’attività di accertamento dell’Agenzia delle entrate potrà invece rivolgersi all’accertamento di un intento elusivo utilizzando il nuovo strumento introdotto dall’art. 10 bis della legge n. 212/2000