Commerciabilita’ degli immobili pervenuti con una donazione indiretta
IL PROBLEMA
Dopo aver trattato in un’altra pagina di questo sito le problematiche che si incontrano nella commerciabilità degli immobili che hanno una provenienza donativa, affrontiamo qui l’ipotesi nella quale l’immobile ha come provenienza quella che viene definita come una
donazione indiretta dell’immobile e verifichiamo quali sono le problematiche a cui va incontro chi riceve un immobile con una donazione indiretta.
DONAZIONE E DONAZIONE INDIRETTA
Tale definizione richiede una premessa per poterne comprendere appieno il suo significato .
Il codice civile all’art. 769 stabilisce che :
“ La donazione è il contratto col quale per spirito di liberalità , una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di quest’ultima di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione.”
ed all’art.782 dispone:
“ La donazione deve essere fatta per atto pubblico sotto pena di nullità.
Tale donazione ha una potenziale pericolosità per il patrimonio del donante in quanto si ha un depauperamento del suo patrimonio senza alcun corrispettivo, e pertanto per tale atto il diritto ha sempre richiesto una forma solenne a garanzia di una maggiore ponderazione della scelta del disponente.
Storicamente vista tale necessità della forma solenne con atto pubblico notarile ed assistenza dei testimoni ( secondo la legge notarile), la prassi ha nel tempo iniziato ad utilizzare contratti , atti giuridici ed atti non negoziali diversi allo scopo di raggiungere lo stesso risultato della donazione od un risultato analogo evitando tali formalismi.
Tipologie diverse nella loro qualificazione che tra loro collegate o piegate ad un fine diverso da quello loro tipico producono lo stesso risultato economico della donazione.
Così ben presto vengono tali atti vengono qualificati come atti di liberalità in funzione del risultato che consiste come nella donazione in un arricchimento patrimoniale del beneficiario senza che costui debba versare alcun corrispettivo ed in quanto sono accomunati dallo spirito di liberalità che li contraddistingue.
Detti atti vengono anche denominati dalla dottrina giuridica come donazioni indirette e si caratterizzano per il fine per il quale vengono posti in essere.
E’ il caso di tutte quelle combinazioni di atti , negozi e contratti che portano al risultato di arricchire il beneficiario per spirito di liberalità senza che esso debba versare alcun corrispettivo per spirito di liberalità.
Si possono portare i seguenti esempi:
– contratto a favore di terzo;
– la costruzione a proprie spese sul suolo altrui che per accessione fa conseguire la proprietà dell’edificio al proprietario del suolo accompagnata alla rinunzia alla restituzione delle somme impiegate;
– l’acquisto di un qualsiasi bene o servizio a nome altrui corrispondendone il prezzo per spirito di liberalità;
– la rinunzia ad un diritto per uguale spirito e quindi senza alcun corrispettivo;
– la cessione di un bene per un corrispettivo manifestamente inferiore al suo valore o per un prezzo irrisorio;
– la rinunzia a far valere un diritto;
e mille altri ne potrebbero seguire;
in tutte queste ipotesi viene utilizzato uno strumento giuridico diverso dall’atto di donazione che quindi non sottostà all’onere di forma solenne ( atto pubblico notarile con testimoni), avente pertanto una sua diversa tipologia o qualificazione contrattuale, per conseguire per spirito di liberalità comunque l’arricchimento di un soggetto senza che vi sia in tutto od in parte un corrispettivo a carico del beneficiario.
LA DONAZIONE INDIRETTA E’ SOGGETTA AD AZIONE DI RIDUZIONE
Vista pertanto tale deviazione della prassi che tende ad aggirare la norma in materia di forma solenne, l’art.809 c.c. prevede però che gli atti di liberalità ovverosia le donazioni indirette pur non dovendo essere stipulate nella forma pubblica con testimoni,sono soggette alle stesse norme in materia di donazione che regolano la revocazione per ingratitudine o per sopravvenienza di figli ed inoltre a quelle sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari ( figli, coniuge, o eventualmente ascendenti).
Pertanto tale norma dispone che anche le liberalità indirette sono soggette all’azione di riduzione, che fa rientrare nell’asse ereditario quelle liberalità che eccedano la quota disponibile e quindi pregiudichino la quota di legittima spettante ai cosiddetti legittimari ( coniuge, figli od ascendenti in certe ipotesi)
Da qui il problema:
Visto che in caso di esito vittorioso dell’azione di impugnativa o riduzione esperita dai legittimari può essere chiesta dagli stessi con apposita azione giudiziale, la restituzione in tutto od in parte del bene immobile donato, anche se è stato trasferito a terzi, si può applicare al legittimario nell’ipotesi di donazione indiretta la stessa tutela restitutoria che gli compete in caso di donazione vera e propria ?
Nella nostra ipotesi che ricordiamo è quella della donazione indiretta di un immobile, oggetto dell’azione di riduzione e restituzione è l’immobile od il denaro ?
In questa ipotesi qual è l’oggetto della donazione ?
Il danaro o l’immobile ?
Così l’azione di restituzione quale oggetto avrà ?
Le ipotesi di donazione indiretta di un immobile può essere ricondotta nella sua configurazione più comune all’ acquisto di un immobile da parte di un soggetto ( spesso un figlio ) e pagamento effettuato al venditore da un altro soggetto ( spesso il genitore).
Per la irrilevanza ai fini fiscali di questa donazione indiretta vedi in altra pagina di questo sito
Può in questo caso essere messo in pericolo l’acquisto dell’immobile da parte del terzo persino in buona fede ?
LA GIURISPRUDENZA
All’inizio la Cassazione riteneva che oggetto della donazione indiretta fosse il danaro che veniva impiegato per l’acquisto, poi nel 1992 la svolta con le Sezioni Unite della Corte che affermano in materia di collazione che oggetto della donazione indiretta che stiamo esaminando sia l’immobile e non il danaro. Dal 1992 in poi la giurisprudenza interpreta tale pronuncia delle sezioni unite in maniera estensiva riferendola all’applicazione dell’intero art.809 c.c. e non solo alla collazione.
Successivamente interviene la sentenza della Suprema Corte del 2010 secondo la quale :
(Cass. civ., sez. I, 12-05-2010, n. 11496) “ Nell’ipotesi di donazione indiretta di un immobile, realizzata mediante l’acquisto del bene con denaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente medesimo intenda in tal modo beneficiare, la compravendita costituisce lo strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario, che ha quindi ad oggetto il bene e non già il denaro; tuttavia, alla riduzione di siffatta liberalità indiretta non si applica il principio della quota legittima in natura (connaturata all’azione nell’ipotesi di donazione ordinaria di immobile ex art. 560 c.c.), poichè l’azione non mette in discussione la titolarità dei beni donati e l’acquisizione riguarda il loro controvalore, mediante il metodo dell’imputazione; pertanto mancando il meccanismo di recupero reale della titolarità del bene, il valore dell’investimento finanziato con la donazione indiretta dev’essere ottenuto dal legittimario leso con le modalità tipiche del diritto di credito, con la conseguenza che, nell’ipotesi di fallimento del beneficiario, la domanda è sottoposta al rito concorsuale dell’accertamento del passivo ex art. 52 e 93 l.fall.”
Pertanto la decisione del 2010 riporta l’interpretazione dell’art.809 c.c. nella giusta dimensione distinguendo la riduzione dalla restituzione del bene e così dando certezza alla circolazione degli immobili pervenuti in forza di una donazione indiretta.
In forza di tale ultima decisione pertanto la pretesa dell’erede i cui diritti siano stati lesi dalla donazione indiretta potrà rivolgersi contro il soggetto che è stato beneficiato dalla liberalità richiedendo la restituzione del valore in danaro di quanto ricevuto ( il valore dell’immobile) e non la restituzione dell’immobile.